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STATUTO
Art. 1 Costituzione
1. E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “PSY SOS - PSICOLOGI DI PRONTO SOCCORSO. Psicologi dell’Emergenza e di Psicotraumatologia - ODV”, qui di seguito detta “PSY SOS – ODV”.
2. L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2 Sede
1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all’interno del medesimo Comune.
3.Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 Oggetto e finalità
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
a) interventi e prestazioni sanitarie;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
f) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
In particolare nel perseguimento di tali attività di interesse generale l’Associazione si
propone di:
1. promuovere e coordinare gli interventi in situazioni di emergenze ed eventi critici che rendano
necessario un intervento immediato ed integrato in ambito di Protezione Civile, con altre forze ed istituzioni deputate a tale fine, realizzare interventi rivolti alla cura, prevenzione e recupero dei fenomeni di emergenza psicologica, in particolare:
a)costituire e formare squadre di psicologi dell’emergenza;
b)interventi di psicologia dell’emergenza per le popolazioni, comunità, gruppi;
c)interventi di soccorso psicologico per soccorritori dell’emergenza;
d)formazione per volontari e soccorritori dell’emergenza;
e)interventi di Pronto Soccorso Psicologico anche a distanza (mediante telefono e/o videochiamate);
3. promuovere la dimensione etica del volontariato psicologico e sociale attivo nelle emergenze unitamente alla dimensione scientifica e professionale della Psicologia dell’Emergenza e della Psicotraumatologia;
4. realizzare l’integrazione disciplinare, strutturale, organizzativa e funzionale tra le componenti istituzionali, associative e sociali coinvolte, a diverso titolo e specificità, nel campo delle emergenze e della psicotraumatologia;
5. sviluppare possibili aree di applicazione della cultura dell’emergenza e della psicotraumatologia con particolare riferimento alle strutture scolastiche, sanitarie e socio - sanitarie;
6. promuovere la prevenzione e cura della salute mentale in seguito a situazioni di maxiemergenza e microemergenza rivolte a individui e popolazioni interessati nonché ai soccorritori coinvolti nelle operazioni;
7. promuovere per i propri associati, l'informazione, la formazione e l'addestramento permanenti in materia di emergenze ed eventi critici attraverso appositi corsi di formazione, di supervisione e di aggiornamento annuali, anche accreditati ECM (Educazione Continua in Medicina), anche mediante seminari, tirocini, convegni, congressi;
8. promuovere l’efficacia e l’efficienza della rete di interventi e servizi in materia di emergenza e di eventi critici e della psicotraumatologia anche in collaborazione con Facoltà universitarie italiane ed estere, Società scientifiche nazionali ed internazionali, organismi istituzionali, nonché altre Associazioni del mondo sociale, del volontariato e della Protezione Civile;
9. incentivare iniziative di educazione dei cittadini concernenti l’emergenza e gli eventi critici;
10.concorrere allo sviluppo territoriale, anche in collaborazione con altri enti, agenzie, organizzazioni, istituzioni ed organi, sia pubblici che privati;
11.promuovere la diffusione delle conoscenze e della cura dell’aspetto psicologico e sociale nella cultura e pratica dell’emergenza e della psicotraumatologia;
12.collaborare con Ministeri, regioni, Aziende Sanitarie Locali, altri organismi ed istituzioni pubbliche, centrali e territoriali, per il perseguimento della tutela della salute;
13.favorire la costituzione di equipe multidisciplinari per l’intervento psico-sociale in varie situazioni di emergenza e di eventi critici che affiancano, integrano e supportano le realtà locali.
3. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
4. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.